PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate a dare piena attuazione e a completare quanto previsto, in materia di previdenza sociale, dalla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) ferma restando la disciplina in tema di età pensionabile di anzianità nel sistema retributivo di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, prevedere l'istituzione nel sistema contributivo, con decorrenza dal 1o gennaio 2014, di un pensionamento unificato di vecchiaia che incentivi l'allungamento della vita lavorativa e garantisca una flessibilità di opzioni per il requisito anagrafico di quiescenza, compresa tra un minimo di 62 anni e un massimo di 67 anni;

          b) prevedere l'unificazione dell'età pensionabile per uomini e per donne a condizione che, entro il 2013, il tasso di occupazione delle lavoratrici dipendenti di età compresa tra 15 e 64 anni raggiunga almeno il 60 per cento;

          c) prevedere la piena possibilità di cumulare periodi contributivi presso differenti enti e regimi, nonché la piena cumulabilità tra pensione e reddito da lavoro dipendente e autonomo;

          d) prevedere l'applicazione, ai fini di un'adeguata riduzione del requisito dell'età pensionabile, di un moltiplicatore pari a 1,2 per ogni anno di lavoro effettuato in attività ritenute usuranti, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale tenendo conto delle elaborazioni tecniche compiute da commissioni scientifiche appositamente istituite con decreto dello stesso Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

 

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          e) prevedere l'istituzione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di un fondo di solidarietà delle tutele previste per il lavoro usurante, al cui finanziamento provvedono pro quota i datori di lavoro, i lavoratori e lo Stato. La relativa ripartizione degli oneri è stabilita, annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei flussi contributivi ordinari e dei trasferimenti stanziati nelle leggi finanziarie in ordine alla quota relativa alla Gestione per gli interventi assistenziali (GIAS);

          f) prevedere il riconoscimento di agevolazioni alle lavoratrici madri, anche stabilendo che i periodi di astensione dal lavoro per maternità e puerperio valgano il doppio fino ad un massimo di anni due;

          g) garantire lo sviluppo, per le persone con responsabilità familiari per le quali non è riconosciuta una retribuzione, di forme di accrediti pensionistici di natura obbligatoria mediante l'emissione di «buoni» loro erogati dalla distribuzione commerciale quali incentivi ai consumatori. Tali accrediti sono versati presso la relativa gestione dell'INPS;

          h) prevedere l'istituzione di un reddito minimo di 800 euro mensili, rivalutabili secondo le norme vigenti per la perequazione automatica delle pensioni, erogati per tredici mensilità a favore delle persone di età pari o superiore a 65 anni. Il reddito minimo integra fino al livello previsto il 1o gennaio dell'anno di riferimento gli altri eventuali redditi della persona interessata, con l'eccezione della proprietà della casa di abitazione. Il reddito minimo assorbe fino a concorrenza eventuali altre prestazioni previdenziali e assistenziali riconosciute in precedenza ai soggetti interessati;

          i) prevedere contributi figurativi a carico del bilancio dello Stato per il periodo legale del corso di laurea concluso, secondo criteri analoghi a quelli relativi al servizio militare obbligatorio.

 

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Art. 2.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate a sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) realizzazione di un'effettiva parità di condizioni tra le diverse forme di previdenza complementare anche mediante la continuità della corresponsione del previsto contributo del datore di lavoro nel caso di trasferimento della posizione individuale del lavoratore;

          b) elevazione fino a 7.000 euro della quota annua di contribuzione fiscalmente deducibile a favore dei lavoratori autonomi e dei collaboratori a progetto; riduzione al 6 per cento dell'aliquota fiscale sui rendimenti delle forme di previdenza complementare;

          c) affidamento alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) dei compiti di vigilanza in materia;

          d) al fine di favorire forme di partecipazione e di valorizzare la responsabilità sociale dell'impresa, introduzione della facoltà dei lavoratori di avvalersi di parti del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2006 per acquisire titoli o quote del capitale dell'impresa in cui prestano la loro opera.

Art. 3.

      1. I commi 755, 756, 757, 758 e 759 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono restituite le somme versate dai datori di lavoro a carico del Fondo per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto soppresso ai sensi di quanto disposto

 

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dal periodo precedente, anche mediante procedure di conguaglio con la contribuzione sociale altrimenti dovuta.

Art. 4.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme per il riordino degli enti pubblici previdenziali, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) incorporazione e fusione degli enti e delle gestioni esistenti allo scopo di realizzare tre poli distinti: un ente gestore della previdenza dei settori privati, dipendenti e indipendenti; un ente gestore della previdenza dei dipendenti della pubblica amministrazione; un ente gestore dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, al quale confluiscono anche poteri, compiti e strutture di prevenzione, cura e riabilitazione di competenza del Servizio sanitario nazionale;

          b) superamento del modello duale di governo con la soppressione dei Consigli di indirizzo e vigilanza;

          c) coinvolgimento delle parti sociali negli organi di amministrazione e di controllo mediante designazione di loro rappresentanti, su indicazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), ferma restando la designazione governativa della maggioranza dei componenti, sulla base di un elenco di esperti di chiara fama e di assoluta indipendenza. Le modalità per la formazione dell'elenco sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione; il decreto deve prevedere, tra i diversi criteri, anche la possibilità di presentare domanda da parte degli eventuali interessati e la pubblicazione dei curricula professionali su di un apposito Bollettino della Gazzetta Ufficiale;

          d) abolizione dei comitati centrali, regionali e provinciali, affidando la competenza a decidere dei ricorsi amministrativi

 

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al dirigente dell'ufficio sovraordinato a quello che ha emesso il provvedimento contro il quale è presentato ricorso.

Art. 5.

      1. Le parole «prestatore di lavoro» di cui al primo comma dell'articolo 2116 del codice civile si interpretano come riferite anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata presso l'INPS, istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, chiamati a svolgere in via esclusiva le attività per le quali sono iscritti alla Gestione stessa. Ai medesimi lavoratori sono pertanto riconosciute le tutele previste dal predetto articolo 2116 del codice civile.

Art. 6.

      1. Ai maggiori oneri determinati ai sensi della tabella A allegata alla presente legge si provvede mediante appositi stanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.